Apprendiamo da notizie di stampa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2021 il decreto del MEF datato 7 aprile concernente l’agevolazione fiscale al 4% per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici per i disabili. Tale decreto rende operative le novità previste dal decreto Semplificazioni ed è disposta l’integrazione nel verbale delle Commissioni mediche della sussistenza dei requisiti per l’accesso ai benefici fiscali relativi all’acquisto delle necessarie strumentazioni tecnico-informatiche.
Conseguentemente non si rende più necessaria una specifica prescrizione da parte dello specialista ASL per usufruire dei benefici fiscali per l’acquisto di strumenti atti a favorire l’autonomia delle persone con disabilità.
Tutto ciò riguarda le persone disabili ai sensi della legge 104/92.
Il decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rende quindi operative le novità contenute nel decreto n. 76 del 2020. Viene cioé modificato quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del 14 marzo 1998.
Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto MEF, al momento dell’acquisto sarà sufficiente produrre copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente,
rilasciato dall’ASL competente o dalla commissione medica.
Nei detti certificati dovrà già essere indicata la sussistenza dei requisiti necessari per l’accesso ai benefici fiscali in materia di sussidi tecnici ed informatici utili a migliorare l’autonomia personale dei portatori di handicap.
Se il documento di invalidità non riporta il collegamento funzionale tra l’oggetto acquistato e la disabilità permanente, si rende necessaria l’integrazione della documentazione con una certificazione del medico curante, nella quale si attesti l’applicabilità dell’IVA ridotta al 4 per cento.
Di seguito il link alla Gazzetta Ufficiale ed il testo del decreto approvato:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-04&atto.codiceRedazionale=21A02541&elenco30giorni=false
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 aprile 2021
Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalita’ alle quali e’ subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap. (21A02541) (GU Serie Generale n.105 del 04-05-2021)
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaAlberoArticoli/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-04&atto.codiceRedazionale=21A02541#art
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto;
Visto l’art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale e’
previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite
le condizioni e le modalita’ alle quali e’ subordinata l’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento anche
ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di
handicap;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, che ha
stabilito le condizioni e le modalita’ per l’applicazione, alle
cessioni e importazioni di sussidi tecnici e informatici rivolti a
facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori
di handicap, dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per
cento;
Visto l’art. 29-bis del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76,
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato
l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
stabilendo che i verbali delle Commissioni mediche integrate di cui
all’art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche la
sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l’accesso ai
benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a
favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con
disabilita’ e che il Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto di natura non regolamentare, aggiorna il comma 2
dell’art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998;
Considerato che occorre provvedere;
Decreta:
Art. 1
All’art. 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo
1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per
le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente
nei loro confronti, le persone con disabilita’, al momento
dell’acquisto, producono copia del certificato attestante
l’invalidita’ funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria
locale competente o dalla commissione medica integrata.»;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti
il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la
menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art.
29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono
integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto
dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa
attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.»;
c) Il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di
importazione, e’ prodotta all’ufficio doganale all’atto della
presentazione della dichiarazione di importazione.».
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2021
Il Ministro: Franco
mef
Legge 104/92
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-17&atto.codiceRedazionale=092G0108&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
Decreto n. 76 del 2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/sg
Decreto del 14 marzo 1998
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/04/02/098A2714/sg