DECRETO MEF 4 APRILE 2021: Rettifica della procedura per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale al 4% per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici per i disabili

Apprendiamo da notizie di stampa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio  2021 il decreto del MEF datato  7 aprile concernente  l’agevolazione fiscale al 4% per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici per i disabili. Tale decreto  rende operative le novità previste dal decreto Semplificazioni ed  è disposta l’integrazione nel verbale delle Commissioni mediche della sussistenza dei requisiti per l’accesso ai benefici fiscali relativi all’acquisto delle necessarie strumentazioni tecnico-informatiche.
Conseguentemente non si rende più necessaria una specifica prescrizione  da parte dello specialista  ASL per usufruire dei benefici fiscali per l’acquisto di strumenti atti a favorire l’autonomia  delle persone con disabilità.
Tutto ciò riguarda le persone disabili ai sensi  della  legge 104/92.
Il decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rende quindi operative le novità contenute nel decreto n. 76 del 2020. Viene cioé modificato quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del 14 marzo 1998.
Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto MEF,  al momento dell’acquisto sarà sufficiente  produrre copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente,
rilasciato dall’ASL competente o dalla commissione medica.
Nei detti certificati dovrà  già essere indicata la sussistenza dei requisiti  necessari per l’accesso ai benefici fiscali in materia di  sussidi tecnici ed informatici utili a migliorare l’autonomia  personale dei portatori di handicap.
Se il documento di invalidità non riporta il collegamento funzionale tra  l’oggetto acquistato  e la disabilità  permanente, si rende necessaria l’integrazione della documentazione con una certificazione  del medico curante, nella quale si attesti l’applicabilità  dell’IVA ridotta al  4 per cento.

Di seguito il link alla Gazzetta Ufficiale ed il testo del decreto approvato:


https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-04&atto.codiceRedazionale=21A02541&elenco30giorni=false

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 aprile 2021
Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalita’ alle quali e’ subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap. (21A02541) (GU Serie Generale n.105 del 04-05-2021)
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaAlberoArticoli/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-04&atto.codiceRedazionale=21A02541#art

                      IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre 1972,
n. 633, concernente istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto;
  Visto l’art. 2, comma 9, del decreto-legge  31  dicembre  1996, n.
669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n.  30,  nel  quale e’
previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite
le condizioni e le modalita’ alle quali e’ subordinata l’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per  cento anche
ai   sussidi   tecnici   e   informatici   rivolti    a facilitare
l’autosufficienza  e  l’integrazione  dei   soggetti   portatori di
handicap;
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze  del  14  marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998,  che ha
stabilito le condizioni  e  le  modalita’  per  l’applicazione, alle
cessioni e importazioni di sussidi tecnici e  informatici rivolti  a
facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori
di handicap, dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per
cento;
  Visto l’art. 29-bis del decreto-legge del 16 luglio  2020,  n. 76,
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che  ha modificato
l’art.  4,  comma  1,  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n. 35,
stabilendo che i verbali delle Commissioni mediche integrate  di cui
all’art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche la
sussistenza  dei  requisiti  sanitari  necessari  per  l’accesso ai
benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e  informatici volti  a
favorire  l’autonomia   e   l’autosufficienza   delle   persone con
disabilita’ e che il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze, con
proprio decreto di natura non  regolamentare,  aggiorna  il comma  2
dell’art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998;
  Considerato che occorre provvedere;

                              Decreta:

                               Art. 1

  All’art. 2, del decreto del Ministro delle  finanze  del  14 marzo
1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) Il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
      «2. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per
le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente
nei  loro  confronti,  le  persone  con   disabilita’,   al momento
dell’acquisto,   producono   copia   del    certificato attestante
l’invalidita’ funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria
locale competente o dalla commissione medica integrata.»;
    b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
      «2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti
il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico  e la
menomazione  permanente,  ai  sensi  dell’art.  4,   comma   1, del
decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  come  modificato dall’art.
29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito
con modificazioni  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120, sono
integrati  con  la  certificazione,  da  esibire  in  copia all’atto
dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente  la relativa
attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.»;
    c) Il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
      «3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di
importazione,  e’  prodotta  all’ufficio  doganale   all’atto della
presentazione della dichiarazione di importazione.».
  Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 7 aprile 2021

                                                  Il Ministro: Franco
mef


Legge 104/92
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-17&atto.codiceRedazionale=092G0108&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

Decreto n. 76 del 2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/sg

Decreto del 14 marzo 1998
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/04/02/098A2714/sg